VOTO ASSISTITO
Gli elettori fisicamente impediti (i ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità), possono esercitare il proprio diritto di voto con l'aiuto di un elettore della propria famiglia, o in mancanza, di un altro elettore scelto come accompagnatore, purché sia iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi comune italiano.
L'impedimento potrà essere dimostrato: con certificato medico rilasciato gratuitamente dalla locale sede ASL; in alternativa, al fine di evitare di doversi munire di volta in volta, in occasione di ogni consultazione, dell'apposito certificato medico, gli elettori fisicamente impediti possono preventivamente chiedere all'ufficio elettorale del proprio Comune l'annotazione permanente del diritto di voto assistito sulla propria tessera elettorale. Tale annotazione consentirà l'ammissione al voto assistito senza ulteriori formalità, anche in occasione di successive consultazioni elettorali.
Come fare
L'elettore avente diritto, iscritto nelle liste elettorali
del Comune di Salmour, puó richiedere all'ufficio Elettorale del Comune
l'annotazione permanente del diritto al voto assistito, presentando:.
- la
richiesta di voto assistito permanente debitamente compilata;
- la
documentazione sanitaria rilasciata gratuitamente dall'azienda ASL CN1
(dovrà attestare esplicitamente che l'elettore è impossibilitato ad
esercitare autonomamente il diritto al voto);
- un
documento d’identità e la tessera elettorale per l'apposizione del
timbro
Nota
Gli elettori non vedenti possono esibire al posto del certificato medico
di cui sopra, il libretto nominativo di pensione rilasciato dall’Inps (in
precedenza dal ministero dell’interno) nel quale sia indicata la categoria
"ciechi civili" ed uno dei codici attestanti la cecità assoluta, quali 06, 07,
10, 11, 15, 18, 19.
VOTO DOMICILIARE
Le disposizioni sul voto domiciliare (art.1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n.1, convertito dalla legge 27 gennaio 2006 n.22, come modificato dalla legge 7 maggio 2009, n.46) sono previste in favore degli elettori "affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile" anche con l'ausilio dei servizi di trasporto messi a disposizione dal comune per agevolare il raggiungimento del seggio da parte dei portatori di handicap, e di quelli "affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione".
Tali disposizioni si applicano nel caso in cui i richiedenti, sempre che siano elettori per la relativa consultazione, dimorino, rispettivamente: per le elezioni regionali, nell'ambito del territorio della regione; per l'elezione suppletiva della Camera, in uno dei comuni ricompresi nell'ambito del collegio uninominale; per il comune, nell'ambito territoriale del comune stesso di iscrizione elettorale.
L'elettore interessato deve far pervenire al Sindaco del proprio Comune di iscrizione elettorale un'espressa dichiarazione attestante la propria volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimora in un periodo compreso fra il 40° e il 20° giorno antecedente la data di votazione, ossia fra martedì 16 AGOSTO 2022 E LUNEDI' 5 SETTEMBRE 2022.
La domanda di ammissione al voto domiciliare (che, con riferimento alle elezioni comunali, vale anche per il turno di ballottaggio) deve indicare l'indirizzo dell'abitazione in cui l'elettore dimora e, possibilmente, un recapito telefonico e deve essere corredata di copia della tessera elettorale e di idonea certificazione sanitaria rilasciata da un funzionario medico designato dagli organi dell'azienda sanitaria locale.
Il certificato medico, per non indurre incertezze, dovrà riprodurre l'esatta formulazione normativa di cui all'art.1 del sopracitato decreto-legge n. 1/2006.
Si richiamano, in quanto da ritenere applicabili, le disposizioni preclusive di cui all'art.56, primo comma, del D.P.R. 30 marzo 1957, n.361, per le elezioni suppletive della Camera dei deputati, e all'art.41, comma 7, del D.P.R. 16 maggio 1960, n.570, per le elezioni amministrative, secondo le quali i funzionari medici designati al rilascio dei certificati "non possono essere candidati né parenti fino al quarto grado di candidati".
Tale servizio si estende anche ai cittadini iscritti nelle liste elettorali di altro comune, purché gli stessi siano in possesso della documentazione sopra indicata.
RILASCIO DEL CERTIFICATO MEDICO :
La S.C. di Medicina Legale dell’ A.S.L. CN1 garantirà il rilascio dei Certificati Medici a:
-Gli elettori fisicamente impediti ed impossibilitati ad esprimere il voto senza l’aiuto di altro elettore (voto assistito ex art. 55 e 56 D.P.R. 361/57 e s.m.);
-Gli elettori non deambulanti che necessitano di sezioni elettorali appositamente attrezzate (voto
agevolato ex art. 2 Legge 15/01/1991, n. 15 e s.m.);
-Gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimora risulta impossibile, anche con l’ausilio dei servizi di cui all’art. 29 Legge 5/2/1992 n. 104, ovvero è affetto da gravi infermità e si trova in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature
elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione in cui dimora (voto domiciliare ex art. 1 Legge 27.01.2006, n. 22 e s.m.).
Coloro che necessitano di un Certificato Medico attestante lo specifico impedimento fisico potranno rivolgersi per informazioni e/o prenotazioni al seguente tel. n. 0171/078680 dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 17,00.
Le sedi di S.C. Medicina Legale territorialmente competenti dell’ASL CN1
- Sede Centrale di CUNEO - C.so Francia n. 10
- Sede periferica di SAVIGLIANO- Via Torino n. 137
- Sede periferica di MONDOVI’- Via Torino n. 2
TRASPORTO AI SEGGI
Gli elettori affetti da infermità meno intense non comportanti l’impossibilità di allontanamento dalla propria abitazione potranno fruire del servizio di trasporto ai seggi erogato dall’Ente, contattando preventivamente l’Ufficio Elettorale al numero 0172 649182